I nuovi limiti alla gestione delle graduatorie degli idonei nel DL PA: elementi critici

Con le norme del DL PA sono state introdotte novità consistenti in tema di concorsi che si vanno ad integrare con le previsioni normative introdotte l’anno scorso nel DL “PNRR2” n. 36 del 30 aprile 2022 e con le previsioni regolamentari del DPR 487/1994 modificato e integrato con DPR 16 giugno 2023, n. 82.
La concorrenza tra le fonti in generale individua, ovviamente, la prevalenza della legge sulla normativa regolamentare e due previsioni del DL “P.A.” convertito in L. 21 giugno 2023, n. 74, in particolare, vanno ad interessare fasi centrali dei concorsi come quella relativa alle prove di valutazione e quella relativa alla stesura e gestione delle graduatorie.
Nella fattispecie, per quello che riguarda le prove viene sancita la facoltà delle PA di svolgere i concorsi fino al 31 dicembre 2026 unicamente con la prova scritta e quindi senza il colloquio orale, come misura di snellimento e velocizzazione delle procedure. Per quanto riguarda invece le graduatorie viene limitata la loro utilizzabilità per il 20% dei candidati idonei con una previsione dal seguente tenore: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi.”
Ebbene questa ultima norma, introdotta in fase di conversione del Decreto, è stata osteggiata da parte di Anci ed altri attori istituzionali per la limitazione che pone all’utilizzo delle graduatorie degli idonei per assunzioni successive a quelle dei vincitori. Nella gestione dei concorsi da parte degli Enti Locali ma anche da parte delle Amministrazioni Centrali, quella dell’assorbimento delle graduatorie è una prassi consolidata anche per sopperire in maniera celere alle carenze di organico resesi evidenti dopo il decennio di blocco del turn over ed oggi in considerazione anche delle necessità legate alla realizzazione dei progetti finanziati dai fondi PNRR.
In buona sostanza viene quindi posto un limite all’assorbimento delle graduatorie e privilegiata pertanto la necessità di nuovi concorsi per la copertura di nuovi posti resisi disponibili. La lettura della norma pone però, ad avviso dello scrivente, anche dubbi interpretativi ed applicativi.
Innanzitutto, la norma risulta poter esser letta considerando che la percentuale del 20% vada parametrata sul novero complessivo dei candidati risultati idonei nella valutazione concorsuale, con relazione al superamento della valutazione minima in tutte le prove. Si verrebbero a creare in tal maniera idonei “assorbibili” nei limiti di tale percentuale ed idonei “non assorbibili” perché oltre il 20%; una differenza non da poco di dubbia legittimità nell’ottica consolidata giurisprudenzialmente del diritto soggettivo dell’idoneo di vedersi “assorbito” nel caso di posti dello stesso profilo resisi disponibili con priorità rispetto alla nuova messa a concorso.
Va evidenziato dal lato pratico, inoltre, per questa interpretazione, che più lunga è la lista degli idonei e più candidati potrebbero far parte della percentuale del 20%, ma di converso vi sarebbero più idonei non utilizzabili: quindi, in un concorso per un posto in cui vi fosse un unico vincitore e 10 idonei, vi sarebbero 2 idonei utilizzabili e gli altri sarebbero invece da scartare, in un concorso per un posto e per ipotesi 100 idonei, vi sarebbero 20 idonei utilizzabili e 80 idonei da scartare.
Con una differente ed alternativa interpretazione, ad avviso dello scrivente ultronea rispetto alla lettera della norma, il limite del 20% risulta qualificato dal numero dei vincitori e quindi dal numero dei posti messi a bando.
Ebbene su questa base, se quindi ad esempio un concorso prevedesse 10 posti per un profilo professionale, vi potrebbero essere solo due idonei assorbibili, se un concorso invece prevedesse due posti per un profilo professionale, la percentuale limitata del 20% non darebbe luogo ad alcun idoneo.
In entrambi le interpretazioni il limite al numero degli idonei vincola maggiormente le Amministrazioni a bandire nuovi concorsi per gli stessi profili professionali messi a bando precedentemente e che nel seguito temporale si sono resi ulteriormente necessari.
Vanno rappresentati ulteriori elementi di potenziale discrasia dei limiti alle graduatorie degli idonei attraverso la lettura coordinata di altre norme.
In particolare l’articolo Art. 3-bis sulle “Selezioni uniche per la formazione di Elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’Amministrazione degli Enti Locali” di cui al DL “Reclutamento” n. 80 del 2021. Ebbene tale articolo, attualmente vigente, e applicato operativamente in procedure selettive, prevede che gli Enti Locali possano organizzare e gestire in forma aggregata attraverso appositi accordi, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’Amministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie.
Gli Enti Locali aderenti attingono agli Elenchi di idonei come sopra definiti per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli Enti Locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli Elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo Ente Le caratteristiche e le modalità di gestione di tali “Elenchi di idonei” per queste procedure potrebbero stridere col limite suindicato del 20% del D.L. PA.
Infine, la Nota Circolare ULM_FP-0000499-P-16/06/2023, da parte dell’Ufficio Legislativo del Ministro, di chiarimento della portata della norma verso la Conferenza delle Regioni, specifica quanto segue “Si è dunque dell’avviso che la misura, che comunque è destinata a dispiegare i propri effetti solo con riguardo alle graduatorie dei concorsi che saranno banditi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 44 del 2023,…omissis”.
La medesima Nota evidenzia l’applicazione solo per i concorsi futuri e non per quelli già banditi, ma non evidenzia le modalità di calcolo della percentuale degli idonei.
Pubblicato su Il Sole 24 Ore del 19 luglio 2023